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Sindacale: focus sul tema delle dimissioni certificate

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Normativa

CONVALIDA DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO 

Scarica Speciale Sindacale n°7 – Normativa Dimissioni

A seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate, a pena d’inefficacia, in modalità esclusivamente telematiche.

Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.

La nuova procedura indicata dal D.Lgs. 151/2015, art. 26, prevede due modalità di compilazione ed invio della documentazione:

  •  Il lavoratore può procedere in autonomia, senza assistenza di un soggetto abilitato, provvisto del codice PIN INPS, che si può richiedere sul sito inps.it; deve essere in possesso delle credenziali Cliclavoro, che si possono richiedere sul sito www.cliclavoro.gov.it; accedere al sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it, compilare ed inviare l’apposito modulo.
  • Il lavoratore può rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazioni) che avrà il compito di compilare i dati ed inviarli al Ministero del Lavoro. In questo caso, il patronato o l’organizzazione sindacale (le singole federazioni territoriali) devono eseguire la procedura di registrazione sul sito cliclavoro.gov.it; effettuare il login e selezionare il comando “Non sei registrato? Iscriviti ora”

 

Effettuata la registrazione, il soggetto potrà eseguire la certificazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale. A seguito di alcune richieste di Cgil Cisl Uil, il portale sarà implementato con nuove informazioni sul soggetto abilitato e sulle motivazioni delle dimissioni (es. giusta causa), dalla seconda metà di aprile senza che questo modifichi le abilitazioni ad oggi lasciate

Ogni modulo salvato dal soggetto abilitato o dal lavoratore sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo coerente con la data.Il lavoratore potrà esercitare il diritto di revoca delle proprie dimissioni volontarie o risoluzione consensuale entro 7 gg dalla data di trasmissione del modulo, co.2, art. 26 del D. Lgs. 151/2015.

Se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016, anche se la cessazione del rapporto di lavoro interviene successivamente per decorrenza del preavviso, si applica la precedente normativa, con possibilità di convalida presso il centro per l’impiego.

Queste disposizioni non si applicano al lavoro domestico, nei casi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale avvengano in sede conciliativa (Commissione provinciale di conciliazione, sede sindacale, Commissione di certificazione), nei casi di recesso durante il periodo di prova, nelle collaborazioni coordinate continuative e nei rapporti di lavoro del pubblico impiego, co. 7, art. 26 del D.Lgs. 151/2015.

 

L’introduzione della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può rappresentare un’opportunità per realizzare proselitismo e continuità associativa.
Le strutture territoriali della FIM dovranno:

  • fornirsi di un proprio indirizzo di posta certificata, che può essere richiesto alla Cisl nazionale (rivolgersi all’ufficio informatica: informatica@cisl.it);
  • registrarsi sul sito del Ministero del lavoro, fornendo il proprio indirizzo di posta certificata, e acquisire lo status di soggetto abilitato e in tal modo affiancare i lavoratori nella procedura;
  • definire con le Cisl territoriali le modalità più idonee per fornire il servizio ai lavoratori.

 Guarda il video tutorial clicca quì

FIM – CISL NAZIONALE

Scarica PDF Speciale Sindacale – Normativa Dimissioni