LAVORATORI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
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In occasione delle consultazioni elettorali coloro che adempiono a funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (art.119 del Dpr 30 marzo 1957, n. 361).
Questa disposizione è stata oggetto di progressive modifiche nel corso degli anni. La previsione legislativa è stata, inoltre, estesa ai rappresentanti di lista o di partito e ai promotori dei referendum con la legge 21 marzo 1990, n. 53, ponendo così fine alla discussa questione in merito alla possibilità meno di riconoscere anche a questi soggetti il diritto di godere dei permessi elettorali.
È opportuno chiarire che la lettera della legge parla di un vero e proprio diritto, per cui il datore di lavoro non può in alcun caso impedire al lavoratore di espletare le funzioni elettorali che gli sono demandate.
Il lavoratore deve comunicare con un congruo preavviso la propria assenza. L’attività svolta presso l’ufficio elettorale è equiparata a tutti gli effetti all’attività normalmente svolta dal lavoratore.
Ciò significa che i giorni lavorativi trascorsi al seggio (solitamente il lunedì, dedicato allo spoglio delle schede, ed eventualmente i giorni successivi) vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
Invece, nei giorni festivi o non lavorativi (e quindi il sabato, se il contratto di lavoro prevede la prestazione su cinque giorni, e la domenica), il lavoratore ha diritto a percepire, in aggiunta alla normale retribuzione, un’ulteriore retribuzione specifica (stabilita contrattualmente, e solitamente pari ad un ventiseiesimo della retribuzione ordinaria) oppure, in alternativa, può optare per il godimento del riposo compensativo.
Questo è uno degli aspetti più controversi della disciplina, in quanto secondo il dettato letterale del sopra ricordato articolo 119, il lavoratore ha la facoltà di scegliere tra il recupero compensativo e il pagamento di una quota aggiuntiva alla retribuzione. Quindi, qualora il lavoratore optasse per la maggiorazione retributiva, non godrebbe, per la settimana elettorale, del riposo settimanale.
Questa alternativa tra l’erogazione di una somma di denaro e il riposo settimanale appare peraltro in contrasto con il principio dell’irrinunciabilità del riposo settimanale sancita dall’articolo 36, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, intervenuta sulla questione, ha chiarito che il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo è indubitabile, e scaturisce direttamente dalla voluta parificazione legislativa tra l’attività al seggio e l’attività lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 452 del 13 dicembre 1991).
Il diritto del lavoratore di godere dei riposi compensativi o di percepire le maggiorazioni retributive è subordinato alla presentazione al datore di lavoro della documentazione che attesti la sua effettiva assenza per motivi elettorali. Il lavoratore è tenuto, pertanto, a presentare la comunicazione di convocazione dell’ufficio elettorale (o il documento di nomina a rappresentante di lista), e inoltre un attestato per i giorni effettivamente trascorsi al seggio, sottoscritto dal presidente di seggio con il timbro della sezione elettorale.
La mancata produzione di tali documenti preclude al lavoratore la possibilità di godere del riposo compensativo o della retribuzione maggiorata.
La norma contenuta nell’articolo 119 del Dpr n. 361 del 1957 equipara l’attività svolta al seggio elettorale alla normale attività lavorativa, e questa equiparazione si estende per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
Pertanto se lo spoglio delle schede si protrae solo per alcune ore del giorno successivo (ad esempio l’attività elettorale si conclude dopo la mezzanotte e quindi il mattino del martedì) da luogo al sorgere dei benefici (retributivi o compensativi) previsti per l’intera giornata.
RIEPILOGO DEL REGIME DEI PERMESSI PER SCRUTATORI
Giorni considerati lavorativi trascorsi al seggio (lunedì e in alcuni casi il sabato quando è considerato lavorativo)
Diritto all’assenza dal lavoro e alla normale retribuzione
Giorni festivi o non lavorativi (di norma domenica e sabato)
Diritto ad una quota retributiva aggiuntiva (1/26) alla normale retribuzione oppure diritto a scelta al riposo compensativo
La documentazione da consegnare al datore di lavoro
Scrutatori e segretari
Nomina del comune o del presidente di seggio se trattasi di provvedimento di urgenza- e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio corredata da indicazione dell’orario iniziale e finale delle operazioni.
Presidenti di seggio
Decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
Rappresentanti di lista
Certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno.
N.B. Il rappresentante di lista ha la facoltà di presentarsi la domenica mattina al seggio, invece che nel pomeriggio di sabato; il suddetto certificato, pertanto, deve portare menzione specifica dell’accreditamento nella giornata di sabato, in caso contrario il sabato non viene considerato.
Permessi elettorali e Cassa integrazione
Si può configurare il caso di un lavoratore posto in cassa integrazione sia la settimana precedente le votazioni, come, soprattutto, la settimana successiva quando il lavoratore è impegnato (di lunedì o eccezionalmente di martedì) ai seggi. Sembra ragionevole sostenere il diritto alla retribuzione aggiuntiva (1/26) per le giornate di sabato e domenica (l’eventuale conversione in riposo compensativo, al di là del diritto o meno, a questo punto non è interessante perché dovrebbe essere recuperato al rientro della cassa!) in quanto il lavoratore in giorno di riposo e di festa è impegnato ai seggi. Mentre per il lunedì (ed eventualmente il martedì) essendo sospeso in cassa non ha diritto alla retribuzione.