MétaSalute: respinto ricorso Fismic
Comunicato Stampa
MétaSalute: respinto ricorso Fismic
CONFERMATA LA VALENZA DELLE RELAZIONI SINDACALI E DEL CCNL RESPINTO IL RICORSO FISMIC CONTRO METASALUTE E PARTI STIPULANTI DEL CCNL METALMECCANICI, FIM-FIOM-UILM E FEDERMECCANICA-ASSISTAL
Il Tribunale di Roma ha emesso oggi l’ordinanza con cui si respinge il ricorso presentato dal Fismic contro il Fondo sanitario Mètasalute e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom. Uilm, e datoriali Federmeccanica-Assistal, firmatarie del CCNL dei metalmeccanici.
Il ricorso del Fismic è stato ritenuto inammissibile per la procedura utilizzata e quindi sono state respinte tutte le pretese di merito avanzate quale quella di possedere le medesime prerogative spettanti alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
il Fismic è stato, inoltre, condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Il Fismic aveva fatto ricorso al Tribunale di Roma con una procedura d’urgenza (ex art. 700) per ottenere l’ammissione della propria lista elettorale nelle elezioni dell’assemblea del Fondo Mètasalute, pur in carenza del requisito di raccolta del 5% delle firme, previste dal regolamento elettorale per i sindacati non firmatari del CCNL.
Il Fismic, infatti, riteneva dovessero esserle riconosciute le stesse prerogative di Fim, Fiom, Uilm, anche nelle modalità di presentazione della lista.
Il Tribunale di Roma, respingendo il ricorso Fismic, accoglie quindi le ragioni di Mètasalute e delle organizzazioni sindacali e datoriali, e ribadisce la distinzione di prerogative tra le parti stipulanti il CCNL o le parti istitutive del Fondo mètaSalute, rispetto ad altre e diverse organizzazioni, che in tal caso sono tenute a osservare le norme specifiche previste dal regolamento elettorale.
Commenta il segretario nazionale Fim-Cisl, Nicola Alberta: “Si conferma così un principio importante di equilibrio e solidità delle relazioni sindacali, nell’attribuzione di specifiche prerogative alle parti stipulanti del CCNL e nel rilievo delle titolarità delle organizzazioni sindacali negli atti contrattuali, che esplicano in pieno la loro validità ed efficacia nell’interesse dei lavoratori.”
Roma, 31 ottobre 2018
Ufficio Stampa nazionale Fim Cisl